Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo

Approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 17 settembre 1999 e 21 dicembre 1999.

Titolo I   Il Sistema bibliotecario di Ateneo

Art. 1
Finalità

L'Università degli studi di Sassari, in attuazione dell'art. 52 dello Statuto dell'Autonomia, promuove lo sviluppo dei servizi bibliotecari e documentali a supporto della didattica e della ricerca e organizza in forme coordinate e integrate, anche mediante l’utilizzazione di tecnologie innovative, la conservazione e l'accesso al patrimonio bibliografico e documentario, con particolare attenzione alle esigenze degli utenti. A tal fine è istituito il Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA).
Una quota annua dei fondi del bilancio universitario viene attribuita al funzionamento e al potenziamento delle strutture che fanno parte del Sistema bibliotecario di Ateneo.

Art. 2
Articolazione

Il Sistema bibliotecario di Ateneo è costituito da:
- la Commissione di Ateneo per le Biblioteche,
- i Poli bibliotecari,
- le Biblioteche.

Titolo II   LA COMMISSIONE DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE (CAB)

Art. 3
Funzioni

1. La Commissione di Ateneo per le Biblioteche svolge funzioni di indirizzo e programmazione del Sistema bibliotecario di Ateneo; ha compiti propositivi e consultivi nei confronti degli organi accademici e dei Poli bibliotecari.
2. Fatte salve l'autonomia scientifica e le specifiche forme organizzative delle singole strutture bibliotecarie, definisce gli obiettivi di sviluppo del Sistema Bibliotecario e ne programma gli interventi strategici a livello di Ateneo.
3. Cura l'accesso e l'incremento del patrimonio bibliografico e documentario dell'Università, nel rispetto delle esigenze degli utenti e di un razionale impiego delle disponibilità economiche; promuove la centralizzazione dei servizi e del patrimonio bibliografico e documentario.
4. Formula proposte sulla distribuzione delle risorse finanziarie alle biblioteche e l'assegnazione di personale.
5. Provvede alla valutazione periodica del Sistema e delle singole biblioteche sulla base di dati e informazioni predisposte dal Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari, d’intesa con il Direttore Amministrativo e secondo le indicazioni del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.
6. Esprime pareri in merito alla costituzione o disattivazione delle biblioteche e alla connessione dei fondi librari alle biblioteche.
7. Indica le linee programmatiche sulla formazione degli addetti ai servizi bibliotecari.
8.  Organizza entro il primo semestre di ogni anno una conferenza dei servizi delle biblioteche dell’Ateneo e riferisce al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione sullo stato e sugli obiettivi di sviluppo del Sistema bibliotecario di Ateneo.
9.  Svolge ogni altra funzione attribuita al Sistema bibliotecario di Ateneo dagli organi di governo dell'Università.
10. La Commissione di Ateneo per le Biblioteche, nell'espletamento delle proprie attività, si avvale dell’Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari (CSB), presso il quale devono essere depositati e conservati  gli atti e i documenti relativi al Sistema bibliotecario di Ateneo, alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche, ai Poli bibliotecari e alle biblioteche.

Art. 4
Composizione

1. La Commissione di Ateneo per le Biblioteche è composta da:
a) un Presidente, designato dal Rettore tra i professori, su indicazione del Senato accademico;
b) due docenti in rappresentanza delle biblioteche dell'area scientifica e due docenti in rappresentanza delle biblioteche dell'area umanistica, designati dai Presidenti e/o Direttori delle biblioteche;
c) il Responsabile dell'Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari;
d) un rappresentante delle biblioteche dell’area umanistica e un rappresentante delle biblioteche dell’area scientifica, scelti dai responsabili delle biblioteche delle rispettive aree;
e) il Direttore del Centro Informatico Scientifico Didattico (CISD);
f) uno studente in rappresentanza degli iscritti alle facoltà dell’area umanistica e uno studente in rappresentanza degli iscritti alle facoltà dell’area scientifica, designati dal Consiglio degli studenti. 2. La Commissione di Ateneo per le Biblioteche 
- è nominata con decreto del Rettore e resta in carica tre anni; i componenti di cui ai precedenti punti a) b) d) f) possono essere confermati consecutivamente per una sola volta;
- si riunisce di norma due volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti; la convocazione viene comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima della data prefissata per l'adunanza;
- si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- ai lavori della Commissione, su invito della medesima, possono partecipare, senza diritto di voto, esperti interni ed esterni all'Ateneo.
L’Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari cura la verbalizzazione delle sedute.

Art. 5
Il Presidente

1. Il Presidente della Commissione di Ateneo per le Biblioteche rappresenta la Commissione presso gli organi di governo dell’Ateneo.
2. Convoca, fissa l’ordine del giorno e presiede le riunioni della Commissione trasmettendone, attraverso l’Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari, le relative deliberazioni agli organi di governo dell’Università.
3. Sovrintende, di concerto con il Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari, all'esecuzione delle deliberazioni della Commissione.
4. Predispone, coadiuvato dal Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari, la relazione annuale sullo stato del Sistema Bibliotecario da inviare, una volta approvata dalla Commissione, agli altri organi di governo dell’Università.

Titolo III   I Poli Bibliotecari

Art. 6
Finalità

1. Per favorire l’aggregazione delle biblioteche dell’Ateneo, la cooperazione e il coordinamento a livello di area disciplinare sono istituiti i Poli bibliotecari.
2. I Poli bibliotecari sono le strutture intermedie di coordinamento del Sistema bibliotecario di Ateneo; sono aggregazioni volontarie di una pluralità di biblioteche caratterizzate da affinità culturale e disciplinare e che abbiano i requisiti previsti dal successivo art. 13.
3. I Poli sono istituiti con decreto del Rettore, su richiesta delle biblioteche interessate, sentita la Commissione di Ateneo per le Biblioteche; possono comprendere biblioteche finalizzate alla didattica e alla ricerca riconducibili a quell’area scientifica.

Art. 7
Organi del Polo bibliotecario

Sono organi del Polo bibliotecario:
- il Consiglio, 
- il Presidente,
- il Direttore.

Art. 8
Funzioni del Consiglio del Polo bibliotecario

1. Il Consiglio  del Polo bibliotecario ha il compito di recepire e sintetizzare le istanze di sviluppo e di funzionamento delle biblioteche della propria area disciplinare.
2. Promuove la cooperazione tra biblioteche, al fine di consentire l’integrazione delle risorse bibliografiche e documentali e la pianificazione degli acquisti nel rispetto di economie di scala.
3. Coordina e armonizza i servizi resi al pubblico, gli orari e le modalità di accesso alle biblioteche, anche mediante l’istituzione di servizi comuni a più strutture.
4. Il Consiglio del Polo bibliotecario, per ottimizzare i servizi e favorire l’integrazione delle risorse, può proporre alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche l’istituzione di biblioteche di polo.

Art. 9
Composizione del Consiglio del Polo bibliotecario

1. Il Consiglio del Polo bibliotecario è composto da 
a)  un docente in rappresentanza di ciascuna biblioteca afferente, designato dall’organo collegiale della biblioteca, 
b)  un rappresentante del personale dell'area delle biblioteche in rappresentanza di ciascuna biblioteca afferente, scelto dal personale dell’area delle biblioteche di ciascuna biblioteca del Polo, tra gli addetti inquadrati almeno al sesto livello. 
c)  un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti.
 Fa altresì parte del Consiglio il Direttore del Polo bibliotecario, con voto consultivo. 2. Nella sua prima riunione elegge, fra i professori, il Presidente e propone il Direttore.
3. È nominato con decreto del Rettore e resta in carica tre anni. I componenti di cui ai punti a), b), e c) del precedente comma 1, possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.
4. Si riunisce di norma una volta l'anno ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti; la convocazione viene comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima della data prefissata per l'adunanza. 
5. Si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Ai lavori del Consiglio, su invito del medesimo, possono partecipare, senza diritto di voto, esperti interni ed esterni all'Ateneo.
7. Funge da segretario verbalizzante il Direttore del Polo, oppure, in caso di impedimento, un componente del Consiglio. Una copia dei verbali delle riunioni deve essere inviata all’Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari e una copia deve essere affissa in un’apposita bacheca presso ciascuna biblioteca afferente al Polo, per garantire la pubblicità degli atti.

Art. 10
Il Presidente

Il Presidente del Polo bibliotecario è eletto tra i professori designati dagli organi collegiali della biblioteca, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
1. Convoca, fissa l’ordine del giorno e presiede le adunanze del Consiglio del Polo.
2. Raccoglie le istanze delle biblioteche afferenti al Polo e le rappresenta alla Commissione di Ateneo per le Biblioteche.
3. Sovrintende, di concerto con il Direttore, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Art. 11
Il Direttore

Il Direttore del Polo bibliotecario è nominato con provvedimento del Direttore amministrativo, su proposta del Consiglio del Polo, tra il personale dell'area delle biblioteche di adeguata qualifica, competenza ed esperienza professionale.
Il Direttore del Polo, d'intesa con il Presidente, cura la realizzazione degli obiettivi programmatici approvati dal Consiglio; è altresì responsabile dei risultati ottenuti. 
A tal fine: 
-  coordina, d'intesa con il Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari e con i responsabili di ciascuna biblioteca, i servizi delle biblioteche del Polo; 
-  predispone atti, relazioni e documenti di programmazione per il Consiglio;
-  sovrintende, sulla base delle indicazioni del Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari, al monitoraggio delle attività e dei servizi delle biblioteche del Polo;
-  alla fine di ciascun anno predispone, d’intesa con il Presidente, una relazione sullo stato delle biblioteche del Polo e, una volta approvata dal Consiglio del Polo, ne invia copia all’Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari.

Titolo IV   Le Biblioteche

Art. 12
Finalità

Le biblioteche dell’Università sono strutture erogatrici di servizi organizzate ed amministrate per soddisfare in primo luogo i bisogni informativi degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo dell’Università.
Le biblioteche, sulla base delle diverse finalità istituzionali delle strutture a cui esse afferiscono, raccolgono, ordinano e rendono disponibile all’uso materiali librari e documentari; organizzano i servizi e gli spazi tenendo conto degli utenti destinatari e della tipologia dei materiali.

Art. 13
Requisiti

Le biblioteche, finalizzate al supporto della didattica e della ricerca, sono le strutture operative del Sistema bibliotecario di Ateneo. Ad esse hanno accesso gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo dell’Università di Sassari, nonché studenti e docenti delle Università italiane e straniere che ne facciano richiesta.
Per afferire al Sistema bibliotecario di Ateneo, ovvero per far parte di un Polo bibliotecario, le biblioteche devono avere i seguenti requisiti:
1. Sede specifica debitamente dotata di segnaletica esterna ed interna.
2. Locali idonei, posti a sedere e tavoli adibiti appositamente alla lettura e alla consultazione dei materiali posseduti.
3. Cataloghi generali e/o speciali dei materiali posseduti redatti nel rispetto dei formati catalografici nazionali e internazionali e sulla base delle indicazioni stabilite dal Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari.
4. Personale con professionalità specifica dell’area delle biblioteche, o personale esterno all’Ateneo con professionalità specifica in biblioteconomia e scienza dell’informazione.
5. Regolamento interno sull’organizzazione e sull'uso dei servizi adottato nel rispetto del presente Regolamento e delle esigenze degli utenti.
6. Servizi di lettura e consultazione, prestito e riproduzione.
7. Apertura agli utenti, con un orario reso pubblico, di almeno 30 ore settimanali.

Art. 14
Organizzazione

1. Le biblioteche sono rette da specifici regolamenti sull’organizzazione e  sull’uso dei servizi predisposti dai rispettivi consigli di gestione. Tali regolamenti devono essere approvati dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche.
2. Alle biblioteche competono risorse finanziarie annuali, poste a carico del bilancio dell’Università, il cui ammontare viene proposto, sulla base di parametri prefissati, dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche. A tali risorse possono aggiungersi altri contributi erogati dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dagli Istituti che usufruiscono dei servizi della biblioteca, nonché stanziamenti di enti non universitari e di privati.
3. Le funzioni di indirizzo scientifico e di coordinamento sono esercitate da un organo collegiale, la cui ampiezza e composizione è stabilita dai singoli regolamenti adottati dalle biblioteche medesime. Nelle biblioteche dipartimentali tale organo è rappresentato dal Consiglio di Dipartimento.
4. Le funzioni di presidenza e di rappresentanza sono esercitate da un professore eletto dall'organo collegiale al proprio interno. Nelle biblioteche dipartimentali queste funzioni sono attribuite al Direttore del Dipartimento o al suo Delegato per la biblioteca.
5. Le funzioni di direzione tecnica e di organizzazione dei servizi sono esercitate dal personale appartenente all'area delle biblioteche, di norma, di livello non inferiore all'ottavo e con adeguata competenza ed esperienza professionale, proposto dall’organo collegiale. Il responsabile di biblioteca è nominato con provvedimento del Direttore amministrativo, sentito il rappresentante della struttura.
6. Tutte le notizie bibliografiche relative al patrimonio librario e documentario collocato presso le biblioteche sono rese accessibili attraverso il catalogo collettivo di Ateneo, gestito dall’Ufficio Coordinamento Servizi Bibliotecari.
7. In ogni biblioteca del Sistema, il responsabile, di cui al precedente comma 5, sulla base delle indicazioni del Responsabile del Coordinamento Servizi Bibliotecari, effettua la rilevazione di informazioni e dati sulle attività della biblioteca e i servizi resi agli utenti.

Art. 15
I fondi librari

1. I fondi librari sono costituiti da raccolte di materiale librario e documentario di proprietà dell’Università, che non abbiano i requisiti delle biblioteche previsti dal precedente art. 13. 
2. Al fine di favorire l’accesso e l’uso dei fondi librari da parte di tutti gli utenti dell’Ateneo, i fondi librari possono afferire ad una biblioteca del Sistema bibliotecario di Ateneo, che ne assicura l’assistenza catalografica e la regolamentazione dell’accesso.
3. La connessione di un fondo librario ad una biblioteca può essere effettuata su proposta delle unità amministrative interessate, sentiti la Commissione di Ateneo per le Biblioteche e, ove esista, il Consiglio del Polo Bibliotecario cui afferisca la  biblioteca.

Titolo V   DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16
Revisione del Regolamento

L’iniziativa di revisione del presente Regolamento può essere assunta dalla Commissione di Ateneo per le Biblioteche e dal Consiglio di uno o più Poli bibliotecari, nonché dagli organi di governo dell’Ateneo.

Art. 17
Norma transitoria

Al fine di costituire il Sistema bibliotecario di Ateneo, il Rettore, sentito il Senato Accademico, nomina la Commissione di Ateneo per le Biblioteche, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca. 
Tale Commissione, che svolge tutte le funzioni ad essa attribuite dall’art. 3 del presente Regolamento, resta in carica per un periodo non superiore a due anni. 
Trascorso il periodo dei due anni, le strutture bibliotecarie, che non abbiano ancora i requisiti previsti dal precedente art. 13, non potranno avere, a carico dei fondi di  bilancio previsti all’art. 1 comma 2 del presente Regolamento, risorse finanziarie per l’acquisto di materiali librari e documentari, né assegnazioni di personale dell’area delle biblioteche.